Caso: Google Video

di Giuseppe Labanca, in Comunità, web 2.0
12 aprile 2010 – 12:08

“Non esiste la sconfinata prateria di internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato, pena la scomunica mondiale del popolo del web. Esistono invece leggi che codificano comportamenti che creano degli obblighi che ove non rispettati conducono al riconoscimento di una penale responsabilità”. Cosi scrive il giudice Oscar Magi per motivare la condanna inflitta il 24 febbraio dal tribunale di Milano a tre dirigenti di Google.

“L’informativa sulla privacy”, scrive il giudice Magi, “era del tutto carente o comunque talmente nascosta nelle condizioni generali del contratto da risultare assolutamente inefficace per i fini previsti dalla legge”. La condanna dei dirigenti di Google, infatti, chiarisce il magistrato, “non viene qui costruita sulla base di un obbligo preventivo di controllo sui dati immessi”, ma per “un insufficiente (e colpevole) comunicazione degli obblighi di legge”, riguardo l’informativa sulla privacy.

Fonte: repubblica.it

Oggi il giudice ha chiarito le cose sul caso Google. In molti in questo ultimo mese si erano mobilitati per la causa, anche l’ambasciata Usa a Roma aveva criticato la sentenza, sostenendo che «il principio fondamentale della libertà di internet è vitale per le democrazie», ma le polemiche non si placano, in molti rivendicano la “bontà” di Google e di punire non il mezzo su cui viene veicolato il video ma gli autori dello stesso. Il giudice però, mette in risalto che la condanna di Google, “non viene qui costruita sulla base di un obbligo preventivo di controllo sui dati immessi” ma, per “un insufficiente (e colpevole) comunicazione degli obblighi di legge”, riguardo l’informativa sulla privacy.

In parole semplici, si legge nelle motivazioni, “la scritta sul muro non costituisce reato per il proprietario del muro. Ma il suo sfruttamento commerciale può esserlo, in determinati casi e determinate circostanze”. La responsabilità dolosa dei tre dirigenti è stata riconosciuta nel “fine di profitto” e del “interesse economico”. Per accertare l’illecito trattamento di dati personali e sensibili serve, come chiarisce il giudice “il fine di profitto, richiesto dalla norma specificamente per la sussistenza del dolo”. E nel caso concreto, prosegue il magistrato, tale fine “era, evidentemente, ricollegabile alla interazione commerciale ed operativa esistente tra Google Italy e Google Video”.

Google afferma : “Come abbiamo detto nel momento in cui la sentenza è stata annunciata, questa condanna attacca i principi stessi su cui si basa internet. Se questi principi non venissero rispettati, il web così come lo conosciamo cesserebbe di esistere e sparirebbero molti dei benefici economici, sociali, politici e tecnologiche che porta con sè. Si tratta di importanti questioni di principio”, conclude la società, “ed è per questo che noi e i nostri dipendenti faremo appello contro questa decisione”.

Qui la sentenza completa.

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